CHIARIMENTI DIRETTIVA CONTRO L´ABUSO SESSUALE SUI MINORI D Lgs 39/2014
07-04-2014 21:57 - News Generiche
Facciamo seguito alla precedente comunicazione relativa alla presentazione dei certificati penali per informare che sono state emanate le modalità attuative concernenti l´applicazione della Direttiva contro l´abuso sessuale sui minori, di cui al d. Lgs. 39/2014.
L´ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha fornito due importanti chiarimenti (vedi allegato) in merito all´applicazione del decreto legislativo n. 39/2014.
Nel primo chiarisce che la disciplina si applica solo ai "rapporti di lavoro". Tale affermazione netta porta ad escludere che rientrino nell´obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma let. M).
La seconda chiarisce che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all´utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per maggiori chiarimenti invitiamo alla lettura della nota sul sito del CONI (http://www.coni.it/it/notizie/primo-piano/20275-coni-chirimenti-sulle-disposizioni-ministeriali-antipedofilia.html )
Si allegano le circolari
L´ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha fornito due importanti chiarimenti (vedi allegato) in merito all´applicazione del decreto legislativo n. 39/2014.
Nel primo chiarisce che la disciplina si applica solo ai "rapporti di lavoro". Tale affermazione netta porta ad escludere che rientrino nell´obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma let. M).
La seconda chiarisce che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all´utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per maggiori chiarimenti invitiamo alla lettura della nota sul sito del CONI (http://www.coni.it/it/notizie/primo-piano/20275-coni-chirimenti-sulle-disposizioni-ministeriali-antipedofilia.html )
Si allegano le circolari
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