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Collaboratori Sportivi: l’indennità di aprile e maggio

07-06-2020 01:51 - Emergenza Coronavirus
NEWS - È stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per i mesi di Aprile e Maggio 2020.

1) Per chi ha già presentato la richiesta per l'indennità relativa al mese di Marzo 2020: L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede espressamente che l'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità. Per quanto sopra, tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l'indennità per il mese di marzo 2020, stanno ricevendo il pagamento dell'indennità di aprile e maggio 2020 senza dover presentare una nuova domanda. Si invita pertanto a verificare l'avvenuta erogazione sullo stesso conto corrente su cui è stata accreditato il bonus relativo a marzo 2020. Chi avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l'indennità, è tenuto a fornire le integrazioni istruttorie che Sport e Salute gli ha richiesto per poter ottenere l'indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche caricare i documenti che ritiene necessari per l'indennità di aprile e maggio 2020. Se le integrazioni richieste soddisfacessero i requisiti richiesti dalla legge, gli verrà corrisposta l'indennità di marzo 2020 e, conseguentemente, anche l'indennità di aprile e maggio 2020.

2) Per chi NON ha presentato la richiesta per l'indennità relativa al mese di Marzo 2020: Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l'indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
1. non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
3. non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
4. non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità del decreto Cura Italia.

Il rapporto di collaborazione deve:
1. essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
2. aver cessato, sospeso, o ridotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
3. essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
4. non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Per le modalità di presentazione della domanda è possibile consultare l'allegato pdf riportato di seguito.


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