CuraItalia: attiva la piattaforma per indennità Collaboratori Sportivi
06-04-2020 20:12 - Emergenza Coronavirus
NEWS - Emanato il decreto e in funzione la piattaforma di Sport e Salute. Le richieste possono essere presentate entro il 30 aprile.
È espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi sportivi complessivamente superiori a 10.000 euro. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
• la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale al numero che verrà comunicato domani martedì 7 aprile 2020 alle ore 14:00 sul sito (www.sportesalute.eu) e sui canali istituzionali di Sport e Salute. Dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
• l'accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS;
• la compilazione e l'invio della domanda: immediatamente a seguito dell'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.
Possono accedere all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che possiedano i seguenti requisiti:
1. non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge Cura Italia;
2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il reddito di cittadinanza;
4. non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui presenta la domanda:
1. deve essere con Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate nonché con società e associazioni sportive dilettantistiche; si sottolinea che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
2. doveva esistere già in essere alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge);
3. non deve rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Le autocertificazioni verranno fatte direttamente sulla piattaforma, ai sensi del DPR 445/2000. Attenzione: si ricorda che la veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata con successivi controlli e, in caso di riscontri negativi, potranno esserci conseguenze sotto il profilo penale. In forza dell'obbligo di dichiarare la verità imposto dal DPR 445/2000, chi fa una dichiarazione non veritiera o mendace commette un reato. Dovranno invece essere allegati, sempre sulla piattaforma, i seguenti documenti:
1. copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell'avente diritto;
1. copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell'avente diritto;
2. copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
3. solo in assenza dei documenti di cui al punto 2., copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.
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