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Decreto Liquidità: Credito Sportivo e Adempimenti Fiscali

11-04-2020 19:22 - Emergenza Coronavirus
NEWS - Subito dopo Pasqua sarà pubblicato il regolamento elaborato dall' Istituto per il Credito Sportivo per rendere accessibile l'opportunità ai soggetti interessati in attuazione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Nello specifico, gli articoli di interesse, sono i seguenti:
• Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
• Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
• Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Art. 14. (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n.242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

Tali strumenti, che vanno ad aggiungersi alle misure già previste con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e consentiranno altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l'importante ruolo sociale dello sport.

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
L'art. 18, del “Decreto Liquidità”, estende la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, oltre alle ASD, SSD, ed EPS, anche agli altri enti non commerciali non rientranti nel precedente decreto Cura Italia. La sospensione riguarda le scadenze fiscali, contributive, previdenziali e assistenziali del mese di Aprile e del mese di Maggio 2020.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)
L'art. 22, del “Decreto Liquidità”, proroga la scadenza fiscale di invio telematico della Certificazione Unica 2020, senza la sanzione per tardiva trasmissione, al 30 Aprile 2020. La proroga al 30 Aprile 2020, riguarda anche la consegna della Certificazione Unica 2020 ai percipienti. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2020.

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